Il canone fisso mensile comprende la spesa materia energia, le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte. Potrai avere quindi la tranquillità di pagare un canone fisso mensile che è comprensivo di tutto.
In generale le voci di imposte che si applicano alla fornitura di energia:
- Imposta di consumo: accisa
- Imposta sul valore aggiunto: IVA
Il canone fisso mensile tutto compreso dell’offerta Piuma include già le imposte che gravano sull’energia elettrica, tra cui accisa e IVA.
Puoi visionare qui il dettaglio di tutte le voci di spesa della fornitura di materia energia che sono comprese nel canone fisso mensile di Piuma.
ACCISA
L’ammontare dell’accisa dipende in primis dalla tipologia d’uso e quindi dai diversi scaglioni di consumo.
Usi domestici
Nel caso di un’abitazione di residenza anagrafica (prima casa) con potenza impegnata fino a 3 kW1, l’accisa è esente per i primi 150 kWh di consumo/mese2 mentre è pari a 0,0227 €/kWh per la parte eccedente i 150 kWh di consumo/mese.
In caso di abitazione di residenza anagrafica (prima casa) con potenza impegnata superiore a 3 kW1 e in caso di altre abitazioni (seconde case)1, l’ammontare dell’accisa è pari a 0,0227 €/kWh.
Di seguito lo specchietto riassuntivo
Tipo di fornitura | Accisa (€/kWh) |
Abitazione di residenza anagrafica (prima casa) con potenza impegnata fino a 3 kW1 | Esente per i primi 150 kWh di consumo/mese2 0,0227 per il consumo eccedente 150 kWh/mese |
Abitazione di residenza anagrafica (prima casa) con potenza impegnata superiore a 3 kW1 | 0,0227 |
Altre abitazioni (seconde case)1 | 0,0227 |
1A partire dal 1° Gennaio 2012 su tutte le utenze domestiche, indipendentemente dalla residenza anagrafica, si applica la stessa aliquota di accisa. Per le utenze con potenza impegnata fino a 3 kW e residenza anagrafica, è prevista una esenzione applicata solo se i consumi mensili non superano i limiti prefissati (vedi nota 2).
2In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW, se si consumano più di 150 kWh/mese, i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti. In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW, se si consumano più di 220 kWh/mese, i 150 kWh esenti vengono gradualmente ridotti.
ALTRI USI
Nel caso di tipologie diverse dall’uso domestico (imprese, illuminazione pubblica) l’ammontare dell’accisa è pari a 0,0125 €/kWh per consumi fino a 200.000 kWh/mese ed è pari a 0,0075 €/kWh per i consumi eccedenti i 200.000 kWh/mese che arrivano fino a 1.200.000 kWh/mese.
Nel caso di consumi superiori 1.200.000 kWh/mese l’ammontare dell’accisa è pari a 0,0125 €/kWh fino alla soglia di 200.000 kWh/mese a cui si aggiunge una quota fissa di 4.820,00 € per la parte di consumi eccedenti.
Ne consegue che imprese con consumi superiori a 1.200.000 kWh/mese pagheranno 7.320,00 €.
Di seguito lo specchietto riassuntivo
Consumi | Accisa |
Consumi fino a 200.000 kWh/mese | 0,0125€/kWh |
Consumi fino a 1.200.000 kWh/mese | 0,0125 €/kWh fino alla soglia di 200.000 kWh/mese 0,0075 €/kWh oltre la soglia di 200.000 kWh/mese |
Consumi superiori a 1.200.000 kWh/mese | 0,0125 €/kWh fino alla soglia di 200.000 kWh/mese 4.820,00 € come quota fissa per la parte eccedente la soglia |
È prevista l’esclusione e l’esenzione dall’accisa per alcuni particolari impieghi dell’energia elettrica:
- Energia utilizzata nei processi di riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici, nei processi mineralogici (esclusione)
- Energia impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, il costo per l’energia incida per oltre il 50% (esclusione)
- Energia impiegata per la produzione di elettricità e per il mantenimento della capacità di produrla (esenzione)
- Energia fornita nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari (esenzione)
- Energia destinata ad organizzazione internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni ed accordi (esenzione)
- Energia destinata alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte della NATO, per gli usi consentiti e ad esclusione delle Forze Armate Nazionali (esenzione)
- Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
IVA
L’IVA è applicata sull’importo complessivo della fattura, comprensivo di accisa, e l’aliquota dipende dal tipo di fornitura.
Di seguito lo specchietto riassuntivo
USI/CATEGORIE | Aliquota % |
Usi domestici e assimilati – Pertinenze degli usi residenziali (box, garage) | 10 |
Altri usi: illuminazione pubblica1 | 22 |
Altri usi: imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le poligrafie, imprese editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione2 | 10 |
Usi diversi dall’abitazione e dall’illuminazione pubblica: altre attività1 | 22 |
1A decorrere dal 1° Ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento secondo quanto disposto dal Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 – Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
2Decreto sull’ IVA ( D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni Tabella A n. 103 e Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011).